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TITOLO I
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Articolo 1
Autonomia
Comunale
1. Il Comune
di Carignano è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati
dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e
dalle norme del presente statuto.
2.
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa
e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell’ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi
di coordinamento della finanza pubblica.
Articolo
2
Titolo di Città, Stemma, Gonfalone
1. Il Comune
si fregia del titolo di “Città” concesso con decreto in data 16
giugno 1683 del Duca di Savoia Vittorio Amedeo II.
2. Il Comune
ha, come suo segno distintivo, lo Stemma riconosciuto in data 5
dicembre 1930 con provvedimento del Capo del Governo - Primo
Ministro Segretario di Stato ed inscritto nel Libro Araldico
degli Enti morali.
3. Il Comune
fa uso, nelle cerimonie ufficiali ed in quelle funebri, del
Gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 20 dicembre
1932 del Re d’Italia Vittorio Emanuele III. Nell’uso del
gonfalone si osservano le norme del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
4. 11 Comune
di Carignano, con deliberazione della Giunta Comunale può
consentire a soggetti terzi rispetto all’Ente la riproduzione
del proprio stemma, nonché l’uso del Gonfalone comunale.
Articolo
3
Territorio
1. Il Comune
di Carignano comprende la parte del suolo nazionale delimitato
con il piano topografico, di cui all’articolo 9 della legge 24
dicembre 1954, numero 1228, approvato dall’istituto Centrale di
Statistica.
2. Le
modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate
con legge regionale ai sensi dell’articolo 133 Costituzione,
previa audizione della popolazione del Comune.
3. La sede
del Comune è fissata con apposita deliberazione. Presso di essa
si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le
Commissioni comunali, salvo esigenze particolari o specifiche
disposizioni regolamentari, che richiedano o consentano riunioni
in altra sede.
Articolo
4
Funzioni del
Comune
Il Comune
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo, operando per il superamento degli
squilibri economici, sociali, civili, culturali e per la
effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di pari
dignità sociale tra le persone.Considera come valori
inalienabili:
la libertà e
l’autodeterminazione a salvaguardia dei diritti inviolabili
dell’uomo e dei popoli,
l’autonomia ed
il federalismo, quali principi ispiratori del rapporto tra tutte
le comunità istituzionali,
l’uguaglianza
fra tutti gli uomini senza distinzioni di razza, religione,
sesso, lingua, opinione politica o condizione sociale, nel
rispetto delle differenze e delle culture,
la
partecipazione, quale possibilità per il cittadino di incidere
sull’attività amministrativa e sull’evoluzione della comunità,
la cultura,
quale strumento di elevazione del singolo e della comunità,
nonché elemento che favorisce la conoscenza e la fratellanza tra
i popoli.
2. Obiettivi
preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale
finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al
soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle
condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
3. Il Comune
è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le
leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate
dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
4. Il Comune,
nel realizzare le proprie funzioni:
- ispira la
propria azione al principio di solidarietà;
assume il
metodo della programmazione; ricercando altresì il raccordo fra
i propri strumenti di programmazione e quelli degli altri
Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della
convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia
locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985;
persegue
criteri di economicità di gestione, di efficienza ed efficacia
della propria azione;
stabilisce
obiettivi di trasparenza e semplificazione per l’attività
dell’Amministrazione comunale;
promuove
rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali,
anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi
internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche
attraverso la forma di gemellaggio;
ispira la
propria attività alla tutela dei valori storici, delle
tradizioni locali e della cultura piemontese.
5.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.
Art.
5
Pari opportunità
1. Il Comune,
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) assicura
un’adeguata rappresentanza alle donne quali componenti le
commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo
restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c),
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , e successive
modificazioni. L’eventuale, oggettiva impossibilità di
realizzare tale rappresentanza deve essere adeguatamente
motivata;
b) adotta
propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini
e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica;
c) garantisce
la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta
tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea
in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Per la
presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova
applicazione il successivo articolo 23, comma 1, concernente la
nomina di detto organo.
Art.
6
Assistenza ed integrazione sociale
Il Comune
collabora con altri Comuni e l’Azienda sanitaria locale, per
dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa
regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, al
fine dell’integrazione sociale delle persone disabili, nonché
della tutela e dello sviluppo dei loro diritti.
Art.7
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune
allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei
ragazzi.
Il Consiglio
comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via
consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale ed
urbanistica, sport, tempo libero, giochi, rapporti con
l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione,
assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3. Le
modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale
dei ragazzi potranno essere stabilite con apposito regolamento.
TITOLO
II
ORGANI
ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio -
Giunta - Sindaco)
Capo I
CONSIGLIO
COMUNALE
Art. 8
Elezione e
competenze Consigliere anziano
Rappresentanti
L’elezione, la
durata in carica e le competenze del Consiglio Comunale, sono
regolati dalla legge.
Il consigliere
anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di
voti ai sensi del primo periodo dell’art. 71, IX comma, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del sindaco
neo-eletto, nonché dei candidati alla carica di Sindaco,
proclamati consiglieri ai sensi dell’ ultimo periodo della
medesima norma.
Quando il
Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo
dell’ente o da convenzione, a nominare tre o più rappresentanti
presso il singolo ente, un terzo di essi è riservato alle
minoranze.
Alla nomina
dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza
della minoranza si procede con due distinte votazioni alle quali
prendono parte: per la prima i soli Consiglieri di maggioranza,
per la seconda i soli Consiglieri di minoranza.
Art.
9
Consiglieri
comunali
Programma
di governo
Le cause di
ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, le indennità,
il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale dei
consiglieri comunali, sono regolati dalla legge.
I Consiglieri
comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.
Il Consiglio
provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri
eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 41 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Nella stessa
seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della
Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
Il Consiglio
definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio
preventivo e del bilancio pluriennale che, nell’atto
deliberativo, dovranno essere espressamente dichiarati coerenti
con le predette linee, adeguatamente motivando gli eventuali
scostamenti.
La verifica
da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel
mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento
del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto
dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art.
10
Funzionamento
Gruppi
consiliari
Decadenza dei
Consiglieri
Il
funzionamento del Consiglio Comunale, il quale opera attraverso
deliberazioni, è disciplinato da apposito regolamento, approvato
a maggioranza assoluta dei componenti in conformità ai principi
ed alle finalità seguenti:
a) gli avvisi
di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel
domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione e senza
computare il giorno di consegna, almeno:
cinque giorni
non festivi prima per le convocazioni in seduta ordinaria,
tre giorni non
festivi prima per le convocazioni in seduta straordinaria,
un giorno non
festivo prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
b) nessun
argomento può essere posto in discussione se di esso non sia
stata assicurata una preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la
documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del
giorno dovrà essere disponibile presso la segreteria comunale, a
partire dal giorno di spedizione delle convocazioni ;
c) riservare
al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
d) fissare il
tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle
interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali
alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le
dichiarazioni di voto;
e) indicare
se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere
trattate in apertura o chiusura della seduta;
disciplinare
la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e
delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio.
individuare i
gruppi consiliari ed i casi in cui essi vengano meno o possano
essere costituiti, con il limite derivante dalla necessità che
il loro numero, in rapporto al numero di consiglieri assegnati
al Comune, non pregiudichi l’esistenza di un gruppo di
maggioranza, costituito da almeno il cinquanta per cento più uno
di essi, compreso il Sindaco.
2. Il
Consiglio nomina, per l’intera durata in carica del Consiglio
medesimo, una Commissione consiliare per il Regolamento di
funzionamento dell’Assemblea, su designazione dei gruppi in
relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire
la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un
rappresentante per ogni gruppo. La Commissione esamina
preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel
Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo
sottopone, con proprio parere, all’approvazione del Consiglio.
Essa, oltre al compito della formazione del Regolamento in caso
di mancanza di quest’ultimo, ha anche quello di curarne
l’aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri e della
Giunta in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da
apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del
Consiglio.
3. In
mancanza del regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in
casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi
quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di
ciascuna lista:
a) per il
gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, non
appartenente alla Giunta che ha riportato il maggior numero di
voti;
b) per i
gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle
rispettive liste. Ogni capogruppo può rinunciare alla carica in
qualsiasi momento, esercitandola sino a quando verrà designato
il successore dal gruppo di sua appartenenza.
4. Il
consigliere è tenuto a giustificare l’assenza dalla seduta entro
dieci giorni dalla stessa: di tale giustificazione il sindaco
darà notizia in successiva seduta consiliare.
5. La mancata
partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute
nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio
del procedimento per la dichiarazione della decadenza del
consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far
pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica
dell’avviso.
6. Trascorso
tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio.
Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10
giorni.
7.Ciascun
Consigliere Comunale non può essere chiamato a rispondere.
nell’esercizio delle sue funzioni, delle opinioni espresse in
sede politica.
8. Fermo
restando l’impiego della lingua italiana nella verbalizzazione
delle sedute consiliari e nella redazione dei relativi atti, i
Consiglieri Comunali hanno facoltà di esprimersi in lingua
piemontese durante tali sedute, qualora lo ritengano necessario
e previa espressa autorizzazione del Presidente.
Art.
11
Sessioni del
Consiglio
Il Consiglio
si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
Le. sessioni
ordinarie si svolgono:
a) per
l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio
precedente;
b) per la
verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
c) per
l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni
straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 12
Esercizio
della potestà regolamentare
Il Consiglio e
la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà
regolamentare, adottano regolamenti nelle materie ad essi
demandate dalla legge, nel rispetto dei principi fissati da essa
e dal presente statuto.
I regolamenti,
divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono
depositati nella segreteria comunale alla libera visione del
pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea
affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi
consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.
I regolamenti
entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla
scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.
Art. 13
Commissioni
consiliari permanenti
1. Il
Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive
permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la
presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un
rappresentante per ogni gruppo.
2. La
composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono
stabilite con apposito regolamento.
Art.
14
Costituzione
di commissioni speciali
1. Il
Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire
commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed
inchieste.
2. Per la
costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è
riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto
compatibili, le norme dell’articolo precedente.
3. Con l’atto
costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure
d’indagine.
4. La
costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da
un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare
il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La
commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune
e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i
Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque
coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La
commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla
nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina
voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.
7. Il Sindaco
o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni,
alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato
ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di
presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento
consiliare.
Art.
15
Indirizzi per
le nomine e le designazioni
1. Il
Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni
successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte
del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle
designazioni entro i quindici giorni successivi alla
deliberazione consiliare.
Per la nomina
e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
Fatto salvo
il caso in cui la decadenza sia espressamente esclusa dallo
Statuto dell’Ente presso il quale i soggetti nominati o
designati dal Sindaco prestano la loro attività, i medesimi
decadono con il decadere di quest’ultimo, restando in carica per
lo svolgimento delle loro funzioni presso enti, aziende ed
istituzioni ove risultano nominati o designati, sino alla loro
sostituzione da parte del nuovo Sindaco.
I soggetti di
cui al primo comma, possono essere invitati dal Consiglio
Comunale o dal Sindaco a illustrare, in seduta consiliare,
l’attività svolta presso gli Enti, le Aziende e le Istituzioni
nei quali rappresentano il Comune di Carignano.
Capo II
SINDACO
Art. 16
Elezione e
competenze
1. Il Sindaco
è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge, la quale disciplina altresì i casi di
ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause
di cessazione della carica.
2. Il Sindaco
è l’organo responsabile dell’Amministrazione e rappresenta il
Comune, anche in giudizio.
3. Il Sindaco
esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite
al Comune.
Al Sindaco,
oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle
competenze connesse all’ufficio. Egli ha inoltre competenza e
poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività
degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Art. 17
Attribuzioni
di amministrazione
1. Il Sindaco
ha la rappresentanza generale - anche in giudizio - dell’Ente, è
Ufficiale di Governo ed organo responsabile delle funzioni di
indirizzo e controllo dell’ Amministrazione del Comune.
2. In
particolare il Sindaco:
a) dirige e
coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché
l’attività della Giunta e dei singoli assessori, impartendo
direttive a questi ultimi, al Segretario comunale, al Direttore,
se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli
indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione
degli atti;
b) promuove e
assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti
i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio
comunale;
c) convoca i
comizi per i referendum previsti dall’art.8 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
d) adotta,
oltre ai provvedimenti contingibili ed urgenti quale Ufficiale
di Governo, le ordinanze previste dalla legge;
e) nomina il
Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f)
conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le
funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata
la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in
base a esigenze effettive e verificabili.
3. Il Sindaco
può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli
assessori, nonché delegare a singoli consiglieri, l’esercizio
delle funzioni indicate nell’art. 54, c. 1 del D.Lgs. 267/00,
nelle località del Comune istituite come “frazioni”.
Art. 18
Attribuzioni
di vigilanza
Il Sindaco
nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e
gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di
atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il
Consiglio comunale.
2. Egli
compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del
Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco
promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al
Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati
dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi
dalla Giunta.
4. Egli
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al
funzionamento dei servizi comunali.
Art. 19
Attribuzioni
di organizzazione
1. Il
Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce
gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio
comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede
alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto
dei consiglieri, entro venti giorni non festivi da quando essa è
stata acclarata al protocollo comunale.
b) esercita i
poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei
limiti previsti dalle leggi;
c) propone
argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
riceve le
interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto
di competenza consiliare.
Art. 20
Dimissioni del
Sindaco
1. Le
dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e
fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le
dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla
loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed
irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 21
Vice Sindaco
1. Il vice
sindaco è nominato dal Sindaco e sostituisce quest’ultimo in
tutte le sue funzioni, quando sospeso dall’esercizio delle
funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, oppure
assente o impedito.
2. In caso di
assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del
Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.
3. Nel caso
di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco
sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art.
22
Delegati del
Sindaco
Il Sindaco ha
facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore,
funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con
delega a firmare gli atti relativi.
Nel rilascio
delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà
i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli
assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
Il Sindaco può
modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni
assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e
funzionalità, lo ritenga opportuno.
Le
deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi
devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
Il Sindaco,
per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di
consiglieri, compresi quelli della minoranza, senza che questi
abbiano comunque il potere di impegnare il Comune verso terzi,
al di fuori del caso previsto dall’art. 17, c. III.
Capo
III
GIUNTA
Art. 23
Nomina,
composizione e presidenza
I. La Giunta
è composta dal Sindaco, che la presiede e la nomina, promovendo
la presenza di ambo i sessi, e da un numero massimo di sei
Assessori , compreso il Vice Sindaco.
2. Possono
essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del
Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale, in numero non
superiore a due. Gli assessori non consiglieri partecipano alle
sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I
componenti la Giunta comunale ai quali sono assegnate le
funzioni di cui all’art. 22, I comma, in materia di urbanistica,
di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio comunale.
4 I soggetti
chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono:
— essere in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di consigliere comunale;
— non essere
coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al
terzo grado del Sindaco.
5. La Giunta
nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro
argomento esamina la condizione del vice sindaco e degli
assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e
compatibilità di cui al comma precedente.
6. Salvi i
casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica
fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del
rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 24
Competenze.
La Giunta
compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi
di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se
nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il
Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli
indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al
Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e
di impulso nei confronti dello stesso.
La Giunta, in
particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e
delle funzioni organizzative:
a) propone al
Consiglio i regolamenti;
b) approva i
progetti, i programmi esecutivi, gli accordi di programma e
tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli
stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o
dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi
comunali;
c) elabora le
linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da
sottoporre alle decisioni del Consiglio;
d) assume
attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi
di partecipazioni e decentramento;
e) determina
e modifica le misure e le tariffe di addizionali, imposte, tasse
e servizi comunali;
f) nomina i
membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta de
responsabile del servizio interessato;
g) approva i
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) nomina e
revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire
le relative funzioni al Segretario comunale;
i) accetta
lasciti e donazioni, salvo che ciò non comporti oneri di natura
finanziaria a valenza pluriennale (nel qual caso rientra nelle
competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. i) ed 1),
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
j) fissa la
data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l’accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita,
previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato, quando esse non
sono espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad
altro organo;
l) approva
gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in
ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
n) fissa, ai
sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri,
gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la
produttività dell’apparato, sentito il Direttore generale, ove
esistente;
o) determina,
sentito l’Organo di Revisione contabile, i misuratori e i
modelli di rilevazione del controllo interno di. gestione
secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il
Peg, qualora non sia nominato il Direttore Generale;
r) autorizza
a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la
magistratura giudicante ed il grado di giudizio;
provvede
all’approvazione dei verbali di concorso;
adotta le
norme sul procedimento concernente le domande relative alle
medie strutture di vendita, di cui all’art. 8, comma IV, del
D.Lgs. 114/1998.
Art. 25
Funzionamento
L’attività
della Giunta, la quale opera attraverso deliberazioni, è
collegiale, fermi restando le attribuzioni e le responsabilità
dei singoli assessori.
La Giunta è
convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del
giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
Il Sindaco
dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di
indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità
di decisione della stessa.
Le sedute
della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.
L’eventuale votazione segreta dovrà risultare da verbale con
richiamo alla relativa norma.
Art. 26
Cessazione
dalla carica di assessore
Le dimissioni
da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano
efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa
sostituzione.
Il Sindaco può
revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio.
Alla
sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o
cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il
quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al
Consiglio.
Art.
27
Decadenza
della Giunta - Mozione di sfiducia
Le dimissioni,
l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il
decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
Il Sindaco e
la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco,
depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al
Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24
ore successive.
La
convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve
avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua
presentazione.
Il Sindaco e
la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata
approvata la mozione di sfiducia.
Il Segretario
comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO
Capo I
PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE -
CONSULTAZIONI
ISTANZE E PROPOSTE
Art. 28
Partecipazione
dei cittadini
1. Il Comune
garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutta la
popolazione di Carignano all’attività politico-amministrativa,
economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con
favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere
con metodo democratico alle predette attività.
2.
Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed
attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la
partecipazione dei cittadini italiani e della Comunità Europea,
degli stranieri regolarmente soggiornanti, dei sindacati e delle
altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di
cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:
a) le
assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b)
l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi
vigenti.
4.
L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la
libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i
cittadini e di tutte le loro organizzazioni.
5. Nel
procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su
situazioni giuridiche soggettive il Comune garantisce forme di
informazione e partecipazione degli interessati secondo le
modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina
del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi
stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
29
Riunioni e
assemblee
1. Il diritto
di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia
appartiene a tutti i cittadini, gli stranieri regolarmente
soggiornanti, i gruppi e le organizzazioni sociali, a norma
della Costituzione e per il libero svolgimento in forme
democratiche delle attività politiche, sociali, culturali,
sportive e ricreative.
2.
L’amministrazione comunale facilita lo svolgimento dell’attività
di cui al primo comma,mettendo eventualmente a disposizione
delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni sociali a
carattere democratico che si riconoscono nei principi della
Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed
ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le
modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le
limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica
degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme
sull’esercizio dei locali pubblici.
Per la
copertura delle spese di funzionamento e manutenzione dei locali
di cui al secondo comma, può essere richiesto il pagamento di un
corrispettivo.
Il Sindaco, la
Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, possono convocare
assemblee, determinando altresì le relative modalità di
convocazione e di svolgimento, di cittadini di lavoratori, di
studenti e di ogni altra categoria sociale:
per la
formazione di comitati, commissioni ed associazioni;
per dibattere
problemi;
per sottoporre
proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 30
Consultazioni
La Giunta
comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri
organismi, delibera di consultare la popolazione di Carignano,
nelle forme volta per volta ritenute più idonee su provvedimenti
di suo interesse.
Consultazioni
nei confronti dei soggetti interessati, con le forme previste
nell’apposito regolamento, devono altresì tenersi nel corso del
procedimento amministrativo relativo all’adozione di atti, che
incidano su situazioni giuridiche soggettive.
I risultati
delle consultazioni devono essere menzionati nei pertinenti
atti.
I costi delle
consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la
consultazione sia stata richiesta da altri soggetti, a loro
spese.
La
consultazione può essere indetta anche per soggetti non
elettori, purché abbiano compiuto i 18 anni.
Art. 31
Istanze e
proposte
La popolazione
di Carignano può rivolgere all’Amministrazione Comunale istanze
e petizioni relativamente a problemi di rilevanza cittadina.
Gli elettori
del Comune possono proporre al Consiglio e alla Giunta Comunale
deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Le proposte
dovranno essere sottoscritte almeno da centocinquanta elettori,
con firme autenticate con la procedura prevista per la
sottoscrizione dei referendum popolari.
Il Consiglio
comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se
impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita
deliberazione prenderanno atto dell’istanza o petizione, nonché
della proposta inerente deliberazioni, precisando lo stato ed il
programma del procedimento relativo.
Capo II
REFERENDUM
Art. 32
Azione
referendaria
1. Sono
consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in
materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non
possono essere indetti referendum:
in materia di
tributi locali e di tariffe;
su attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie
che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo
quinquennio;
d) sullo
statuto comunale;
e) sul
Regolamento del Consiglio comunale;
f) su piano
regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
3. I soggetti
promotori del referendum possono essere:
a) il dieci
per cento almeno del corpo elettorale;
b) il
Consiglio comunale.
4. I
referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art.
33
Disciplina del
referendum
1. Apposito
regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del
referendum.
2. In
particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti
di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le
condizioni di accoglimento;
d) le
modalità organizzative;
e) i casi di
revoca e sospensione;
f) le
modalità di attuazione.
Art. 34
Effetti del
referendum
1. Il quesito
sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha
partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è
raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente
espressi.
2. Se l’esito
è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio
comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto
a referendum.
3. Entro lo
stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha
facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione
sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo III
DIFENSORE
CIVICO
Art. 35 -
Istituzione dell’ufficio
È possibile
istituire nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale
garante del buon andamento, dell’imparzialità, della
tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il
difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza
gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto
esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
Art.
36
Nomina -
Funzioni - Disciplina
Con
regolamento comunale, predisposto da apposita commissione
consiliare, saranno disciplinate nomina, funzioni, competenze
modalità di intervento del difensore civico.
Il Comune ha
facoltà di promuovere un accordo con enti locali,
amministrazioni statali altri soggetti pubblici della provincia
per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico.
L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli
enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e
inseriti nell’apposito regolamento.
TITOLO IV
ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
Art. 37 - Albo
pretorio
1. E’
istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile
al pubblico, l’albo pretorio comunale per le pubblicazioni che
la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. Le
pubblicazioni devono essere fatte in modo che gli atti possano
leggersi per intero e facilmente.
3. Il
Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è
responsabile delle pubblicazioni.
Art. 38
Svolgimento
dell’attività amministrativa
Il Comune
informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione degli interessati agli atti che
devono essere assunti e di semplicità delle procedure adottate.
Gli organi
istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei
servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge
sull’azione amministrativa, assicurando informazione sulle
procedure adottate e l’accesso agli atti amministrativi assunti.
Il Comune, per
lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di
cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 39
Tutela dei
dati personali
1. Il Comune
garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento
dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO
V
PATRIMONIO -
FINANZA – CONTABILITA’
Art. 40
Demanio e
patrimonio
1. Apposito
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni
patrimoniali.
2. Tale
regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione
dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica
degli inventari.
Art.
41
Ordinamento
finanziario e contabile, approvazione del bilancio.
L’ordinamento
finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello
Stato.
Apposito
regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità
a quanto prescritto con l’ad. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Nell’ipotesi
prevista dall’art. 141, c. 2 del T.U. citato nel comma
precedente, in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini
di legge lo schema di bilancio, il Prefetto assegna
quest’ultimo, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un
termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce all’Amministrazione inadempiente
mediante apposito commissario, iniziando la procedura per lo
scioglimento del Consiglio.
Art. 42
Revisione
economico-finanziaria
1. La
revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla
normativa statale.
2. Il
regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41,
disciplinerà altresì che l’organo di revisione sia dotato, a
cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei
propri compiti.
TITOLO VI
SERVIZI
PUBBLICI
Art. 43
Impianto e
gestione
Il Comune,
oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può
stabilire l’impianto ed anche la gestione di servizi pubblici,
che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività,
rivolta a realizzare ed a promuovere lo sviluppo economico e
sociale della propria comunità.
La forma di
gestione, qualora già non specificata da una norma superiore,
viene scelta dall’Amministrazione, dopo ad una preventiva
valutazione tra le diverse forme previste dalla legge.
Quale che sia
la forma di gestione prescelta, nell’organizzazione del servizio
pubblico devono essere garantite ai cittadini strumenti di
informazione, controllo e tutela nonché, ove possibile, di
partecipazione.
Nelle
interazioni tra amministrazione e soggetti gestori,
necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque
realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei
servizi pubblici locali affidati.
Art.
44
Gestione in
economia
L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono
disciplinati da appositi regolamenti.
La gestione
in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno costituire una istituzione od una azienda.
ART.
45
Servizi
pubblici locali a rilevanza economica
L’amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a
rilevanza economica adeguate strategie inerenti: a) lo sviluppo
dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad
ambiti territoriali interrelati; b) l’esatta definizione dei
processi di separazione delle reti dalla gestione; c)
l’individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti
comunque al modello organizzativo della società di capitali; d)
le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle
politiche di gestione di società a capitale interamente
pubblico.
I servizi
pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in
relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla
base di linee evolutive dei contesti di riferimento.
Nell’affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2
l’amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e
di sviluppo configurato dai soggetti gestori.
ART. 46
Servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica.
L’Amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a
individuare un modello organizzativo-gestionale coerente con le
esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con
eventuali interazioni su area vasta coinvolgenti altri soggetti
pubblici.
La gestione
dei servizi pubblici di natura sociale è delineata nel rispetto
dei principi di programmazione d’area e tenendo conto delle
possibili relazioni organizzative con soggetti privati.
Qualora i
servizi culturali e del tempo libero siano affidati ad
associazioni e fondazioni, costituite o partecipate
dall’amministrazione, quest’ultima deve poter in esse
esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di
indirizzo e di controllo rilevante.
Art. 47
Aziende
speciali
1. Per la
gestione anche di più servizi, privi di rilevanza economica, il
Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda
speciale, anche consortile, dotata di personalità giuridica e di
autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono
organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il
Presidente e il Direttore:
a) il
Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro
che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza
tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni
espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici
ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto
aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la
presenza di entrambi i sessi;
b) il
Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi
requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) il
Direttore, cui compete la responsabilità gestionale
dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico
concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può
prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico
di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona
dotata della necessaria professionalità.
3. Non
possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione
i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già
rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni
e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i
titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori,
i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di
imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai
servizi dell’azienda speciale.
4. Il
Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale,
approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e,
contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del
presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi
del consiglio di amministrazione comporta la decadenza
dell’intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla
nomina del nuovo consiglio.
5.
L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo
statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6.
L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda
stessa, con proprio regolamento.
7. L’azienda
informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza
ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i
ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune
conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli
indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato
della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
9. Lo statuto
dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione
dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 48
Istituzioni
1. Per
l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza
rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire
apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati
di sola autonomia gestionale.
2. Sono
organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il
Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei
componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal
Consiglio comunale con atto istitutivo.
3. Per la
nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di
amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art.
47 per le aziende speciali.
4. Il
Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la
direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente
responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a
pubblico concorso.
5.
L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito
dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni
perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della
gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra
costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il
Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture
assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli
indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza
e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura
degli eventuali costi sociali.
7. L’organo
di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue
funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
TITOLO
VII
FORME DI
ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI
PROGRAMMA
Art. 49
Convenzioni
1. Al fine di
assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e
servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di
convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2.Le
convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni, che operano con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti
partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di assi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti. |