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COVID19 - ORDINANZA DEL SINDACO RELATIVA A ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19

ERRATA CORRIGE: consegna a domicilio per le attività di somministrazione degli alimenti entro e non oltre le ore 22.00. Si riporta di seguito il testo corretto.

Si informa la cittadinanza che il Sindaco in data odierna 09.04.2020 ha emesso specifica ordinanza per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica nella quale vengono disposte le seguenti misure fino al 3 maggio p.v.:
-  la chiusura di tutti gli esercizi commerciali alle ore 18.00;
-  la chiusura totale dei Supermercati in tutte le giornate festive;
-  l’obbligo a carico dei gestori dei distributori automatici di alimenti e bevande (Corso Cesare Battisti e Piazza Carlo Alberto) di garantire la presenza continuativa di personale che garantisca la pulizia dei distributori e il mantenimento delle distanze di sicurezza consigliate; in ogni caso la chiusura dei locali dovrà essere garantita dalle ore 18.00 alle ore 6.00;
-  che l’attività di consegna a domicilio per le attività di somministrazione degli alimenti sia effettuata entro e non oltre le ore 22.00; le serrande degli esercizi dove si svolge la preparazione del cibo da asporto siano sempre tenute abbassate e le insegne spente;
-  che l’accompagnamento dei cani, per esigenze fisiologiche sia consentito solo nel caso il padrone non abbia a disposizione cortile privato o condominiale e, in mancanza di tali spazi privati, sia effettuata entro un raggio di 200 metri dalla  propria abitazione; in ogni caso l’accompagnatore dovrà provvedere alla raccolta delle deiezioni solide e il lavaggio con acqua della orina;
-  il divieto di passeggio e svolgimento di attività motorie su vie e spazi pubblici per coloro che hanno a disposizione un giardino/cortile privato o condominiale; in mancanza dei suddetti spazi privati le predette attività siano essere svolte entro un raggio di 200 metri dalla propria abitazione con l’assoluto divieto di svolgerle in coppia o in gruppo; 
-  che l’uscita dei cittadini dalle proprie abitazioni per l'acquisto dei "beni necessari" sia limitato ad una sola persona per nucleo familiare e ad un'unica uscita giornaliera;
-  il divieto di permanenza nelle aree verdi di proprietà pubblica e il divieto di utilizzo delle attrezzature, giochi, panchine ivi presenti. 

Si avverte inoltre che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell ’articolo 650 Codice Penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 numero 6.
La presente ordinanza annulla e sostituisce a tutti gli effetti l’atto n. 17 del 20.03.2020

Ordinanza n. 18-2020
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