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RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL CITTA' DI CARIGNANO.
Al fine di ridurre i consumi energetici e diminuire le emissioni che incidono sulla qualità dell’aria, il Comune di Carignano ha definito con Ordinanza 45/2023 le seguenti condizioni di esercizio per tutti gli impianti termici presenti sul territorio:
• la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 18.10.2023 al 08.04.2024;
• la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
• la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.
L'ordinanza non si applica:
• agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
• agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
• agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
• agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).